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1. Le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 236, sono assimilate alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi. Alle predette fabbriche costruttrici di sistemi o di dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, ai commercianti autorizzati di tali veicoli si applicano le disposizioni previste dall'articolo 98 del codice.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1992 al 14 febbraio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art254 · fonte del testo

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