Art. 202 — Materiali trasportabili dai veicoli mezzi d'opera

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1. Tra i materiali assimilati indicati dall'articolo 54, comma 1, lettera n), del codice, sono compresi quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o dello spurgo dei pozzi neri effettuata mediante idonee apparecchiature installate sui veicoli mezzi d'opera. 2. Il Ministro dei trasporti puo' classificare, tra i materiali assimilati trasportabili dai mezzi d'opera, altri materiali risultanti da necessita' operative industriali e la cui rimozione sia connessa con esigenze di salvaguardia di inquinamento ambientale e di sicurezza del trasporto.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art202 · fonte del testo

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