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Ai tecnici di radiologia medica e' consentito di svolgere le seguenti mansioni nei gabinetti radiologici, riconosciuti a norma di legge:

  • a)preparare l'ammalato secondo le istruzioni del medico radiologo;
  • b)effettuare tutte le manovre e le manualita' coordinate dal medico radiologo, che ne rimane responsabile;
  • c)controllare l'efficienza degli apparati e la loro manutenzione;
  • d)eseguire il lavoro della camera oscura, della registrazione e della archiviazione delle pellicole. E' fatto divieto ai tecnici di radiologia medica di fornire prestazioni fuori dei gabinetti radiologici debitamente autorizzati, se non sotto il diretto controllo e in presenza del medico radiologo, che ne assume, di volta in volta, la responsabilita'.

Testo in vigore dal 1 ottobre 1965 al 24 febbraio 1983

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