I residui delle torchiature delle olive prodotte nella campagna 1947-48, comunemente denominate sanse, i residui della lavorazione delle sanse al frullino prodotte nella stessa campagna e gli oli comunque ricavati dalle suddette sanse rimangono nella libera disponibilita' di chi ne ha titolo, escluso ogni vincolo anche per quanto concerne il prezzo.
Testo vigente dal 19 novembre 1948
