Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1963

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/04/1963 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

19 dicembre 1958, n. 1085, promosso con ordinanza emessa il 5 settembre

1961 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani

nel procedimento penale a carico di Fazio Andrea, iscritta al n. 180

del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1962 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale a carico di Fazio Andrea, imputato di

detenzione di sigarette estere di contrabbando, il P.M., in persona del

sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge 19 dicembre 1958, n. 1085, in relazione all'art. 23 della

Costituzione. Nel suo atto, emesso in corso di istruzione sommaria il 5

settembre 1961, il P.M., premesso che il fatto imputato al Fazio

integra gli estremi di un concorso formale di contrabbando, consistente

nell'evasione del dazio doganale e dell'imposta fiscale interna,

istituita dall'art. 1 della citata legge n. 1085 del 1958, sostiene la

illegittimità costituzionale di tale articolo in quanto,

nell'attribuire al potere esecutivo la formazione della tariffa di

vendita dei generi di monopolio, non ha posto i criteri e principi

direttivi, richiesti dall'art. 23 della Costituzione. Ritenuta la

pregiudizialità e la non manifesta infondatezza della questione da lui

stesso sollevata, il P.M. ha ordinato la sospensione del procedimento e

la trasmissione degli atti a questa Corte. L'ordinanza è stata

notificata alla parte pri vata e al Presidente del Consiglio dei

Ministri, comunicata ai Presidenti delle Camere e pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 novembre 1961.

Il Presidente del Consiglio, rappresentato dall'Avvocatura generale

dello Stato, si è costituito con atto di intervento del 2 ottobre

1961. In esso si eccepisce, in via principale, l'inammissibilità della

questione, perché proposta dal Pubblico Ministero, il quale, per

l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non è legittimato a

promuovere il giudizio di legittimità costituzionale; in via

subordinata, si rileva che, non potendosi riscontrare nel fatto

addebitato al Fazio una doppia violazione della legge 17 luglio 1942,

n. 907, la questione di legittimità costituzionale è irrilevante

rispetto all'unico reato di cui il Fazio è imputato, in quanto la pena

per esso prevista non è commisurata all'entità dei diritti evasi, e

la responsabilità penale sussisterebbe sempre, per l'evasione del

dazio doganale, anche se dovesse ritenersi non dovuta l'imposta fiscale

interna. Comunque, la questione di legittimità costituzionale è

infondata, in quanto le prestazioni pecuniarie previste dalla tariffa

dei prezzi dei generi di monopolio non corrispondono alla nozione di

prestazione patrimoniale imposta, a cui si riferisce l'art. 23 della

Costituzione. L'Avvocatura conclude perché sia dichiarata

inammissibile, o, in subordine, infondata la questione proposta.

Il Fazio non si è costituito dinanzi a questa Corte.

All'udienza di trattazione, il sostituito avvocato generale dello

Stato Franco Chiarotti ha insistito nelle predette conclusioni. Considerato in diritto :

L'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato, di

inammissibilità del giudizio, perché promosso con ordinanza del

Pubblico Ministero, è fondata. Nel procedimento incidentale di

legittimità costituzionale il P.M. e le parti possono sollevare la

questione di legittimità costituzionale, ma è di competenza

dell'autorità giurisdizionale davanti a cui pende il giudizio ordinare

la trasmissione degli atti a questa Corte, dopo aver valutato la

rilevanza della questione rispetto al giudizio principale e la sua non

manifesta infondatezza (art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio

1948, n. 1; art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87). Questa Corte ha

già avuto occasione di affermare (sentenza n. 109 del 1962), che tale

duplice valutazione non può essere compiuta che dall'autorità

giurisdizionale chiamata a pronunciare sulla causa. Ad essa non può,

quindi sostituirsi il P.M., in quanto non ha competenza a emettere

provvedimenti decisori.

Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità della questione per

mancanza di legittimazione a proporla nel Procuratore della Repubblica

che ha emesso l'ordinanza, mentre restano assorbite le questioni di

merito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione proposta dal sostituto

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani con

ordinanza 5 settembre 1961.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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