I tabacchi lavorati sono sottoposti oltre che al dazio stabilito dal precedente articolo, anche alla quota fiscale prevista, per gli stessi tabacchi iscritti nella, tariffa di vendita in Italia, determinata ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085. Per i tabacchi lavorati non iscritti nella tariffa di vendita in Italia, la misura della quota fiscale prevista, al comma precedente e' pari alla quota fiscale piu' elevata in vigore per i tabacchi della stessa specie.

Testo vigente dal 14 aprile 1959

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-04-11;137~art2 · fonte del testo

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