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[1]L'ultimo capoverso dell'art. 15 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e' sostituito dal seguente:
[2]«Per urgenti ragioni di servizio i vice avvocati militari, i giudici relatori ed i sostituti avvocati militari possono temporaneamente, per disposizioni del Regio avvocato generale militare, assumere le funzioni di giudici istruttori e viceversa ma i detti magistrati non possono, con le nuove funzioni, partecipare ai procedimenti per i quali abbiano compiuto in precedenza atti del proprio ministero. La temporanea assunzione delle funzioni non puo' superare la data di tre mesi; rendendosi necessaria una maggiore durata, si provvede con decreto Ministeriale».
Testo in vigore dal 9 febbraio 1929 al 9 ottobre 2010
