Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 43/1964

    Questione infondata
    16 giugno 1964

    I provvedimenti previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 19 ottobre 1923, n. 2316, sono atti emessi dal Procuratore generale militare non ai fini dell'accusa, ma ai fini del retto e sollecito funzionamento della giustizia e pertanto essi non possono essere adottati se non per fini obiettivi, giustificati dalle esigenze di servizio e men che meno per attentare all'indipendenza del giudice. E se, per avventura, fossero ispirati a finalità diverse, sarebbero illegittimi e, come tali, determinerebbero le reazioni previste dall'ordinamento. Tali provvedimenti sono poi adottati dal Procuratore generale militare non nella sua qualità di capo del pubblico ministero militare, bensì nella sua veste di capo dell'ufficio preposto organicamente a tutta la magistratura militare e di conseguenza a nulla rileva che il magistrato, così investito delle funzioni, sia in rapporto di dipendenza gerarchica rispetto al Procuratore generale militare.

    Art. 4 Reclutamento straordinario di magistrati militari · Art. 108 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1929 al 9 ottobre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: L'ultimo capoverso dell'art. 15 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e' sostituito dal seguente:

tolto: «Per urgenti ragioni di servizio i vice avvocati militari, i giudici relatori ed i sostituti avvocati militari possono temporaneamente, per disposizioni del Regio avvocato generale militare, assumere le funzioni di giudici istruttori e viceversa ma i detti magistrati non possono, con le nuove funzioni, partecipare ai procedimenti per i quali abbiano compiuto in precedenza atti del proprio ministero. La temporanea assunzione delle funzioni non puo' superare la data di tre mesi; rendendosi necessaria una maggiore durata, si provvede con decreto Ministeriale».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3241~art4 · fonte del testo

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