Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1964 · relatore Antonio Manca

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, ultimo

comma, del R.D. 19 ottobre 1923, n. 2316, modificato dall'art. 4 della

legge 24 dicembre 1928, n. 3241 (modificazioni all'ordinamento della

giustizia militare), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1963

dal Giudice istruttore presso il Tribunale militare territoriale di

Roma - Sezione autonoma di Cagliari - nel procedimento penale contro

ignoti, iscritta al n. 146 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 201 del 27 luglio 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1964 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 15 maggio 1963, emessa nel corso di una

istruttoria penale, il Giudice istruttore presso il Tribunale militare

territoriale di Roma, Sezione autonoma di Cagliari, ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, ultimo comma,

del R.D. 19 ottobre 1923, n. 2316, modificato dall'art. 4 della legge

24 dicembre 1928, n. 3241.

Nell'ordinanza si premette che, al predetto magistrato (Sostituto

procuratore militare), con provvedimento del Procuratore generale

militare in data 10 maggio 1963, erano state conferite, per urgenti

ragioni di servizio, le funzioni di giudice istruttore dal 12 al 30

maggio 1963, ai sensi delle ricordate disposizioni, e si esprime il

dubbio che queste siano in contrasto con il precetto contenuto nel

secondo comma dell'art. 108 della Costituzione (secondo il quale la

legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni

speciali), in quanto il provvedimento è stato emesso da un organo del

Pubblico Ministero, cui è attribuita anche la sorveglianza su tutti i

componenti della magistratura militare (art. 16 del citato

decreto-legge) e dal quale essi dipendono in via disciplinare: il che

determinerebbe la prevalenza di una delle parti sull'organo giudicante.

Nell'ordinanza, richiamando la sentenza di questa Corte n. 108 del

1962, si aggiunge che il principio dell'indipendenza del giudice

resterebbe vulnerato pure in base ad altri elementi, sia perché la

norma impugnata nulla disporrebbe circa la precostituzione del giudice,

sia perché stabilirebbe un'insufficiente disciplina relativamente alla

durata delle funzioni istruttorie temporaneamente assegnate. Al

riguardo si rileva che il provvedimento di assegnazione potrebbe essere

emanato anche dopo esaurita l'istruttoria sommaria, quando cioè si

avrebbe già un orientamento circa la definizione del processo; e che

la disposizione impugnata prevede bensì il periodo massimo (non

superiore a tre mesi) per il quale il procuratore generale militare

può conferire le funzioni istruttorie, ma non fissa invece un periodo

minimo inderogabile di durata delle funzioni stesse. Dal che si

dovrebbe arguire che il magistrato giudicante potrebbe essere

sostituito mediante provvedimenti di revoca, implicitamente consentiti

dalla ricordata disposizione.

Che se è vero, si aggiunge, che il conferimento temporaneo delle

funzioni può essere disposto per urgenti ragioni di servizio, tali

ragioni tuttavia non potrebbero giustificare una deroga al principio di

carattere costituzionale (e quindi prevalente) della indipendenza del

giudice speciale.

Il giudice istruttore pertanto ha ritenuto la questione non

manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione, della

quale la validità del conferimento delle funzioni costituirebbe logico

presupposto.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 201 del 27 luglio 1963.

In questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nelle deduzioni depositate l'11 giugno 1963, l'Avvocatura premette

che non potrebbe essere esaminata la questione relativa alla

precostituzione del giudice, sia perché non esplicitamente sollevata,

sia perché il precetto dell'art. 25 della Costituzione non sarebbe

utilmente richiamato nella specie, poiché il provvedimento, emesso in

base alla disposizione impugnata, non inciderebbe sull'ufficio

giudiziario, cui la legge attribuisce una determinata competenza, ma

riguarderebbe esclusivamente la persona del magistrato.

Sostiene poi, in sostanza, che, nella specie, si tratterebbe di

provvedimenti attributivi di funzioni per brevi periodi di tempo,

autorizzati dalla legge, in via d'urgenza, per provvedere prontamente

ed eccezionalmente a quelle particolari esigenze che, nella pratica,

possono verificarsi: provvedimenti che sarebbero demandati al

procuratore generale militare, non quale capo del Pubblico Ministero,

ma come organo posto al vertice dell'ordinamento giudiziario militare;

dato che, secondo tale ordinamento, la presidenza degli organi

giudicanti non è affidata a magistrati militari, bensì ad ufficiali

dell'esercito. Non resterebbe quindi vulnerato il principio

dell'indipendenza del giudice; principio che, secondo la giurisprudenza

di questa Corte (sentenza n. 108 del 1962), consentirebbe adattamenti

in relazione alla struttura delle varie giurisdizioni speciali.

L'Avvocatura aggiunge che, del resto, l'ordinamento offrirebbe i mezzi

per ovviare a eventuali abusi cui potesse dar luogo la disposizione

impugnata, vale a dire il controllo, nella competente sede, del

requisito dell'urgenza, e la possibilità dell'astensione del giudice

quando ciò fosse necessario: mezzi che non resterebbero neutralizzati,

si rileva, da un eventuale provvedimento di revoca dell'assegnazione

prima del termine stabilito; provvedimento, a sua volta, logicamente

giustificabile nel caso in cui venissero meno le ragioni

dell'assegnazione stessa, e comunque anche esso sindacabile in sede di

legittimità.

Ciò posto, l'Avvocatura non riterrebbe applicabili al caso attuale

i principi affermati nella sentenza di questa Corte n. 108 del 1962,

circa le particolari garanzie di indipendenza dei componenti delle

Sezioni specializzate agrarie; mentre sarebbero da richiamare, per

analogia, le ipotesi di applicazione dei magistrati ai vari uffici,

prevedute dagli artt. 97 e seguenti dell'Ordinamento giudiziario,

approvato con decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Chiede quindi che si dichiari non fondata la questione proposta. Considerato in diritto :

Il contrasto dell'ultimo comma dell'art. 15 del R.D. 19 ottobre

1923 con l'art. 108, secondo comma, della Costituzione si

verificherebbe, anzitutto, perché i provvedimenti contemplati dalla

norma denunziata, provenendo dal Procuratore generale militare, capo

del Pubblico Ministero, determinerebbero la prevalenza del Pubblico

Ministero, organo che, a parere del giudice a quo, avrebbe qualità di

parte, sul magistrato giudicante, dato che questo è posto in

dipendenza disciplinare nei confronti del Procuratore generale e sul

quale lo stesso Procuratore generale esercita la sorveglianza anche a

mezzo del Procuratore militare.

L'asserto è infondato. Quei provvedimenti sono adottati dal

Procuratore generale non nella sua qualità di capo del Pubblico

Ministero militare, bensì nella sua veste di capo dell'ufficio

preposto organicamente a tutta la magistratura militare (art. 50

dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con R.D. 9 settembre

1941, n. 1022).

Dicendo che la norma in esame è in armonia con il sistema

dell'ordinamento giudiziario militare, non si vuole affermare che ciò

basti per ammetterne la legittimità costituzionale. Anche le norme

relative alla giustizia militare devono non contrastare con i principi

della Costituzione; ed in particolare per quanto attiene

all'indipendenza dei giudici, vale pure rispetto a quelli militari la

enunciazione fatta da questa Corte con la sentenza n. 92 del 1962,

secondo cui anche presso gli organi di giurisdizione speciale debbono

essere garantite l'indipendenza e la imparzialità del giudicante. È

anche da riconoscere l'esattezza, in linea di principio,

dell'affermazione contenuta nell'ultima parte dell'ordinanza, che la

necessità di soddisfare le esigenze di servizio non può sopraffare

l'esigenza di ordine costituzionale di assicurare l'indipendenza dei

giudici. Ma la rispondenza della norma in esame al sistema

dell'ordinamento della giustizia militare ed alle sue esigenze viene

qui posta in rilievo, non per dichiarare infondata - solo per questo -

la censura di illegittimità, bensì per tenere presente il criterio

enunciato dalla Corte nella sentenza n. 108 del 1962, nel senso che il

requisito dell'indipendenza dei giudici speciali, purché resti sempre

sostanzialmente saldo, deve essere considerato in relazione ai

particolari aspetti di ciascun tipo di giurisdizione.

Ora, nell'attuale organizzazione della giustizia militare il

Procuratore generale è l'organo che deve dare garanzia di

imparzialità nell'adottare i provvedimenti di carattere contingibile

previsti dalla norma denunziata. Questi provvedimenti sono necessari

non ai fini dell'accusa ma ai fini del regolare e sollecito

funzionamento della giustizia: con tale intento la legge li affida al

Procuratore generale, il quale non può adottarli per finalità

diverse.

Né ha rilevanza il fatto che il magistrato militare investito

delle funzioni in virtù del provvedimento adottato dal Procuratore

generale sia in rapporto di dipendenza gerarchica da costui a norma

dell'art. 16 del R.D. 19 ottobre 1923, n. 2316. Anche nell'esercizio

delle funzioni temporaneamente a lui affidate il magistrato militare è

soggetto soltanto alla legge: il principio sancito nell'art. 101 della

Costituzione non può non valere per chiunque eserciti funzioni

giurisdizionali, pure se non veste la toga del magistrato ordinario. E,

pertanto, quale che sia il rapporto tra il magistrato militare cui sono

affidate le funzioni ed il Procuratore generale e il Procuratore

militare, l'esercizio di quelle funzioni non può non essere

indipendente e libero da ogni influenza e da ogni soggezione di

carattere gerarchico e disciplinare. Non soltanto qualunque ordine o

mandato ma anche qualsiasi direttiva, istruzione, suggerimento da parte

del Procuratore generale o del Procuratore militare costituirebbero una

illegittima intromissione in una sfera di responsabilità che non

ammette altri vincoli all'infuori di quelli della legge.

Altri aspetti sotto i quali, secondo l'ordinanza, si rileverebbe

l'illegittimità della norma denunziata sarebbero dati dal fatto che

essa non dispone alcunché in ordine alla precostituzione del giudice e

fissa una insufficiente disciplina sia nei riguardi del momento in cui

le funzioni istruttorie possono essere affidate sia nei riguardi della

durata delle funzioni conferite. All'uopo, nell'ordinanza si fa notare

che le funzioni istruttorie potrebbero essere conferite anche dopo che

l'istruzione sommaria abbia avuto termine e quindi dopo che si è in

grado di avere un'idea del modo con cui potrebbe concludersi un

procedimento. Si aggiunge che, pur non essendo prevista una potestà di

revoca nel conferimento delle funzioni, la mancanza di un termine

minimo inderogabile di durata permetterebbe l'esercizio di una potestà

di revoca.

Con questi rilievi, l'ordinanza fa trasparire la preoccupazione che

dall'esercizio della facoltà di conferire le funzioni al termine

dell'istruttoria e della facoltà di toglierle da un momento all'altro

possano essere create o agevolate situazioni nelle quali l'indipendenza

del giudice correrebbe il pericolo di menomazioni.

L'accenno ad eventuali ripercussioni nei riguardi della

precostituzione del giudice è stato fatto non per prospettare una

violazione dell'art. 25 della Costituzione, ma, come si evince

sicuramente dalla motivazione e dal dispositivo dell'ordinanza stessa,

per addurre un ulteriore argomento circa il contrasto con l'art. 108,

secondo comma. Comunque, anche se la questione dovesse essere esaminata

rispetto all'art. 25, basterebbe riportarsi alla sentenza n. 156 del

1963, la quale ha dichiarato che i provvedimenti analoghi a quelli

contemplati dalla norma qui denunziata non contrastano con il principio

della precostituzione del giudice, essendo essi necessari per la

continuità e la prontezza della funzione giurisdizionale.

Quanto agli altri rilievi in ordine alla violazione dell'art. 108,

secondo comma, è da osservare che essi non si riferiscono, in

sostanza, ad un contrasto tra la norma denunziata e la norma

costituzionale, ma agli inconvenienti che potrebbero derivare dalla

applicazione della norma denunziata, ove questa applicazione fosse

preordinata a scopi non legittimi. Ora, è da rilevare, da un lato,

che la incostituzionalità di una norma non può essere basata

esclusivamente sul fatto che essa possa dar luogo ad abusi, e,

dall'altro, che ai fini del sindacato di legittimità costituzionale,

è buona regola - non perduta mai di vista dalla Corte - quella di far

prevalere, rispetto ad una norma di dubbio significato, quella

interpretazione secondo cui la norma sia intesa in un senso conforme

alla Costituzione.

La Corte ritiene che una interpretazione in tal senso sia fondata:

nel senso, cioè, che i provvedimenti previsti dalla norma denunziata

sono atti emessi dal Procuratore generale non ai fini della accusa ma

ai fini del retto e sollecito funzionamento della giustizia e che

pertanto essi non possano essere adottati se non per fini obiettivi,

giustificati dalle esigenze di servizio: men che meno potrebbero essere

adottati per attentare all'indipendenza del giudice. Se talvolta, per

avventura, fossero ispirati a finalità diverse, sarebbero illegittimi

e, come tali, determinerebbero le reazioni previste dall'ordinamento;

né sarebbe da escludere la possibilità dell'astensione e della

ricusazione, ove ne ricorrano i presupposti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15, ultimo comma, del R.D. 19 ottobre 1923, n. 2316,

modificato dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1928, n. 3241, in

riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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