Art. 2
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[1]Al concorso, per la nomina a ufficiale nei ruoli del servigio permanente effettivo, di cui all'articolo precedente, possono partecipare i subalterni di complemento, in servizio o in congedo, delle rispettive armi, corpi e servizi, che si trovino in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- a)abbiano titolo per il riconoscimento della «campagna dell'Africa Orientale 1935-36» o della «campagna di Spagna»;
- b)abbiano preso parte a cicli operativi di grande polizia coloniale, riconosciuti tali con appositi decreti Reali emanati ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621, e a condizione che abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, un anno di servizio in Africa Orientale o in Libia con il grado di ufficiale;.
- c)abbiano compiuto, al 15 gennaio 1940-XVIII (15 marzo 1940-XVIII per i subalterni di amministrazione), almeno un anno di trattenimento alle armi, in base all'art. 86 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;
- d)abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, due anni complessivamente di servizio con il grado di ufficiale;
- e)abbiano superato l'esame scritto di cultura storica nei concorsi indetti con i decreti Ministeriali 14 e 16 maggio 1939-XVII, per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nelle armi di fanteria, artiglieria e genio e nel corpo automobilistico; ma non siano stati compresi nel numero dei vincitori dei concorsi stessi. I subalterni in possesso di tale requisito non sono tenuti a riprodurre i documenti di rito ai fini dell'ammissione al concorso di cui al precedente articolo 1.
[2]I concorrenti non debbono aver superato, al 31 dicembre 1939-XVIII:
[3]il 32° anno di eta', se in possesso del requisito di cui alle lettere a) e b);
[4]il 28° anno di eta' (o il 32° anno, per i servizi sanitario e veterinario), se in possesso del requisito di cui alle lettere c), d) ed e).
[5]Tutti i concorrenti debbono essere inscritti al Partito Nazionale Fascista ed essere in possesso dei titoli di studio previsti, per ciascuna arma, corpo o servizio, dal testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 26 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
