Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1940 al 16 dicembre 2009. 256 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Al concorso, per la nomina a ufficiale nei ruoli del servizio permanente effettivo, di cui al precedente art. 1, possono altresi' partecipare i sottufficiali in servizio o in congedo, delle rispettive armi, corpi e servizi, che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista e si trovino in possesso di uno dei seguenti requisiti:
tolto: a) abbiano titolo per il riconoscimento della «campagna dell'Africa Orientale 1935-36» o della «campagna di Spagna»;
tolto: b) abbiano preso parte a cicli operativi di grande polizia coloniale, riconosciuti tali con appositi decreti Reali emanati ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621, e a condizione che abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, un anno di servizio da sottufficiale in Africa Orientale o in Libia;
tolto: c) abbiano ottenuto il passaggio in carriera continuativa;
tolto: d) abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, due anni di servizio con il grado di sottufficiale.
tolto: I predetti sottufficiali non debbono aver superato, al 31 dicembre 1939-XVIII:
tolto: il 32° anno di eta', se in possesso del requisito di cui alle lettere a) e b);
tolto: il 28° anno di eta' (o il 32° anno per i servizi sanitario e veterinario), se in possesso del requisito di cui alle lettere c) e d).
tolto: In ogni caso, i concorrenti di cui al presente articolo debbono essere in possesso dei titoli di studio previsti, per ciascuna arma, corpo o servizio, dal testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-06-06;630~art3 · fonte del testo
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