Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1940 al 16 dicembre 2009. 362 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Al concorso, per la nomina a ufficiale nei ruoli del servigio permanente effettivo, di cui all'articolo precedente, possono partecipare i subalterni di complemento, in servizio o in congedo, delle rispettive armi, corpi e servizi, che si trovino in possesso di uno dei seguenti requisiti:
tolto: a) abbiano titolo per il riconoscimento della «campagna dell'Africa Orientale 1935-36» o della «campagna di Spagna»;
tolto: b) abbiano preso parte a cicli operativi di grande polizia coloniale, riconosciuti tali con appositi decreti Reali emanati ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621, e a condizione che abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, un anno di servizio in Africa Orientale o in Libia con il grado di ufficiale;.
tolto: c) abbiano compiuto, al 15 gennaio 1940-XVIII (15 marzo 1940-XVIII per i subalterni di amministrazione), almeno un anno di trattenimento alle armi, in base all'art. 86 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;
tolto: d) abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, due anni complessivamente di servizio con il grado di ufficiale;
tolto: e) abbiano superato l'esame scritto di cultura storica nei concorsi indetti con i decreti Ministeriali 14 e 16 maggio 1939-XVII, per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nelle armi di fanteria, artiglieria e genio e nel corpo automobilistico; ma non siano stati compresi nel numero dei vincitori dei concorsi stessi. I subalterni in possesso di tale requisito non sono tenuti a riprodurre i documenti di rito ai fini dell'ammissione al concorso di cui al precedente articolo 1.
tolto: I concorrenti non debbono aver superato, al 31 dicembre 1939-XVIII:
tolto: il 32° anno di eta', se in possesso del requisito di cui alle lettere a) e b);
tolto: il 28° anno di eta' (o il 32° anno, per i servizi sanitario e veterinario), se in possesso del requisito di cui alle lettere c), d) ed e).
tolto: Tutti i concorrenti debbono essere inscritti al Partito Nazionale Fascista ed essere in possesso dei titoli di studio previsti, per ciascuna arma, corpo o servizio, dal testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-06-06;630~art2 · fonte del testo
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