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[1]Gli ufficiali dichiarati vincitori in ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 vengono inscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento della Regia guardia di finanza con lo stesso grado rivestito nel ruolo di provenienza e:
- a)con anzianita' 1° gennaio 1939, se presso il Regio esercito avevano un'anzianita' anteriore a tale data;
- b)con l'anzianita' del ruolo di provenienza, negli altri casi.
[2]((COMMA NON PIU' PREVISTO DALL'ERRATA CORRIGE IN G.U. 11/03/1942, N. 58)) ((COMMA NON PIU' PREVISTO DALL'ERRATA CORRIGE IN G.U. 11/03/1942, N. 58))
Testo in vigore dal 11 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
