Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009. 113 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: A ciascuno dei concorsi di cui all'articolo precedente possono partecipare, secondo le norme stabilite dal Ministro per le finanze col bando di concorso, gli ufficiali subalterni di complemento del Regio esercito, in servizio o in congedo, che ne facciano domanda e si trovino in possesso dei seguenti requisiti:
tolto: a) alla data del 31 ottobre dell'anno in cui e' bandito il concorso, non abbiano superato il 35° anno di eta';
tolto: b) abbiano statura non inferiore a m. 1,65;
tolto: c) siano provvisti del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in economia e diritto, o in economia aziendale.
tolto: L'accettazione della domanda e' subordinata al consenso del Ministero della guerraaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-02-06;74~art2 · fonte del testo
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