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[1]Gli ufficiali dichiarati vincitori in ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 vengono inscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento della Regia guardia di finanza con lo stesso grado rivestito nel ruolo di provenienza e:
- a)con anzianita' 1° gennaio 1939, se presso il Regio esercito avevano un'anzianita' anteriore a tale data;
- b)con l'anzianita' del ruolo di provenienza, negli altri casi.
[2]Gli ufficiali dichiarati vincitori in ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 frequentano apposito corso tenico-professionale, della durata massima di mesi quattro, presso la Regia Accademia e scuola d'applicazione della Regia guardia di finanza per l'abilitazione al servizio d'istituto.
[3]Coloro che, al termine del corso, sono dichiarati non idonei verranno reinscritti nei rispettivi ruoli di provenienza, del Regio esercito, riprendendo la loro anzianita' originaria.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1942 al 11 marzo 1942
