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Il miele destinato al consumatore deve essere confezionato in contenitori chiusi recanti le seguenti indicazioni:

  • a)la denominazione 'miele', per il prodotto definito al primo comma dell'art. 1, ovvero una delle denominazioni specifiche previste ai commi 3 e 4 dell'art. 1, secondo l'origine o il metodo di estrazione del prodotto; tuttavia il 'miele in favo', il 'miele con pezzi di favo', il 'miele per pasticceria', il 'miele per l'industria' ed il 'miele di brughiera' devono essere designati come tali;
  • b)la quantita' netta o nominale;
  • c)il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' europea;
  • d)la dicitura di identificazione del lotto. La denominazione di vendita puo' essere completata da:
  • a)un'indicazione inerente all'origine vegetale o floreale, millefiori compreso, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico- chimiche e microscopiche;
  • b)un nome regionale, territoriale o topografico, se il prodotto proviene totalmente dall'origine indicata;
  • c)l'indicazione 'vergine integrale' qualora non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possegga le caratteristiche stabilite col decreto di cui all'art. 7. Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiori a 10 chilogrammi e non sia commercializzato al dettaglio, le indicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), possono figurare solo sui documenti commerciali di vendita. Con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le modalita' per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o utilizza miele di produzione extracomunitaria per la vendita sul mercato nazionale, qualora sia contenuto in recipienti di peso netto pari o superiori a 10 chilogrammi e stabilisce inoltre le modalita' per la tenuta di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione di detto miele. Le indicazioni di cui ai commi 1, lettera a) e 2 devono figurare in lingua italiana. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000.

Testo in vigore dal 3 marzo 1992 al 22 maggio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 marzo 1992

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1991 al 3 marzo 1992. 283 parole tolte, 133 parole aggiunte in 9 capoversi.

Il miele tolto: comunque destinato ad uso alimentare, disciplinato dalla presente legge, deve essere commerciato e trasportato esclusivamente racchiuso in contenitori idonei ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche. Il miele destinato alla vendita al dettaglio per il consumo diretto deve essere inoltre confezionato,..., aggiunto: destinato al consumatore deve essere confezionato in contenitori chiusi recanti le tolto: indicazioni prescritte dal presente articolo. L'uso della denominazione "miele", salvo quanto prescritto dai commi seguenti, e' consentito per il solo prodotto definito dal primo comma del precedente articolo 1. Tale denominazione deve essere utilizzata nel commercio del prodotto per designarlo. Gli imballaggi, i contenitori o le etichette del miele confezionato devono riportare, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni:

tolto: a) la denominazione "miele" o aggiunto: seguenti indicazioni:

aggiunto: a) la denominazione 'miele', per il prodotto definito al primo comma dell'art. 1, ovvero una delle denominazioni specifichetolto: , previste dall'articolo 1, terzo e quarto comma, secondo l'origine e aggiunto: previste ai commi 3 e 4 dell'art. 1, secondo l'origine o il metodo di estrazione del prodotto; tuttavia il tolto: "miele in favo" ed il "miele aggiunto: 'miele in favo', il 'miele con pezzi di tolto: favo" nonche' il "miele per pasticceria", il "miele per l'industria" ed il "miele di brughiera" aggiunto: favo', il 'miele per pasticceria', il 'miele per l'industria' ed il 'miele di brughiera' devono essere designati come tali;

b) tolto: il peso netto espresso in grammi o in chilogrammi aggiunto: la quantita' netta o nominale;

c) il nome o la ragione sociale e tolto: l'indirizzo o la sede sociale aggiunto: la sede del produttore o del confezionatoretolto: , oppure aggiunto: o di un venditore tolto: residente all'interno della Comunita' economica aggiunto: stabilito nella Comunita' europea;

d) tolto: LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 29 DICEMBRE 1990, N. 428. La denominazione "miele" o una delle denominazioni di cui all'articolo 1 aggiunto: la dicitura di identificazione del lotto. La denominazione di vendita puo' essere completata tolto: tra l'altro da:

tolto: 1aggiunto: a) un'indicazione inerente all'origine tolto: botanica aggiunto: vegetale o floreale, millefiori compreso, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico- chimiche e microscopiche;

tolto: 2aggiunto: b) un nome regionale, territoriale o topografico, se il prodotto proviene totalmente dall'origine indicata;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: 3) l'indicazione "vergine integrale" per il miele prodotto nei Paesi della Comunita', quando non siaaggiunto: c) l'indicazione 'vergine integrale' qualora non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e tolto: possegge i requisiti chimici, chimicofisici o biologici naturali definiti nel aggiunto: possegga le caratteristiche stabilite col decreto di cui tolto: all'articolo 7. Per tale miele e' obbligatorio apporre sulle confezioni e sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di produzione e al termine minimo di conservazione. aggiunto: all'art. 7. Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o tolto: superiore a chilogrammi 10 aggiunto: superiori a 10 chilogrammi e non sia commercializzato al tolto: minuto aggiunto: dettaglio, le indicazioni di cui al tolto: terzo comma aggiunto: comma 1, lettere b) e c), possono tolto: anche figurare solo sui documenti tolto: di accompagnamento aggiunto: commerciali di vendita. Con proprio decretoaggiunto: , il Ministro dell'agricoltura e delle foresteaggiunto: , di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le modalita' per la tenuta di un registro di carico e scarico … miele di produzione extracomunitaria per la vendita sul mercato nazionale, qualora sia contenuto in tolto: recipiente aggiunto: recipienti di peso netto pari o tolto: superiore a 10 kg., aggiunto: superiori a 10 chilogrammi e stabilisce inoltre le modalita' per la tenuta di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione di detto miele. tolto: L'indicazione di cui al terzo comma aggiunto: Le indicazioni di cui ai commi 1, lettera a)tolto: , deve aggiunto: e 2 devono figurare in lingua italiana tolto: su uno dei lati principali dell'imballaggio o del recipiente. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: lire 100 aggiunto: L. 500.000 a tolto: lire 500 aggiunto: L. 5.000.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1982-10-12;753~art6 · fonte del testo

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