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Al miele commercializzato come tale non puo' essere aggiunto nessun altro prodotto. ((Un miele di produzione comunitaria miscelato con miele di produzione extracomunitaria deve essere commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli comunitari ed extracomunitari". La miscela di produzione di soli Paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli extracomunitari". I mieli di produzione extracomunitaria provenienti da un solo Paese devono riportare l'indicazione: "Miele extracomunitario". Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comnitaria, va incaricato il Paese di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 6, terzo comma)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 DICEMBRE 1990, N. 428)). Il miele italiano deve essere commercializzato indicandone l'origine nazionale. Chiunque viola le disposizioni di cui al primo o secondo comma del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1991 al 3 marzo 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 19 ottobre 1982 al 27 gennaio 1991. 43 parole tolte, 63 parole aggiunte.

Al miele commercializzato come tale non puo' essere aggiunto nessun altro prodotto. Un miele di produzione tolto: nazionale aggiunto: comunitaria miscelato con miele di produzione tolto: straniera non puo' essere commercializzato aggiunto: extracomunitaria deve essere commercializzata con la denominazione tolto: di miele italiano, ma con la denominazione di "miscela di mieli di origini diverseaggiunto: : "Miscela di mieli comunitari ed extracomunitari". La miscela di tolto: mieli di origine di aggiunto: produzione di soli Paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione tolto: di "miscela di mieli di importazioneaggiunto: : "Miscela di mieli extracomunitari". I mieli di tolto: origine extracomunitaria devono riportare aggiunto: produzione extracomunitaria provenienti da un solo Paese devono riportare l'indicazione: "Miele extracomunitario". Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comnitaria, va incaricato il Paese di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui tolto: al successivo articolo aggiunto: all'articolo 6, terzo commatolto: , anche l'indicazione del Paese di origine aggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 DICEMBRE 1990, N. 428. Il miele italiano deve essere commercializzato indicandone l'origine nazionale. Chiunque viola le disposizioni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-10-12;753~art3 · fonte del testo

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