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Al miele commercializzato come tale non puo' essere aggiunto nessun altro prodotto. ((Un miele di produzione comunitaria miscelato con miele di produzione extracomunitaria deve essere commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli comunitari ed extracomunitari". La miscela di produzione di soli Paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli extracomunitari". I mieli di produzione extracomunitaria provenienti da un solo Paese devono riportare l'indicazione: "Miele extracomunitario". Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comnitaria, va incaricato il Paese di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 6, terzo comma)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 DICEMBRE 1990, N. 428)). Il miele italiano deve essere commercializzato indicandone l'origine nazionale. Chiunque viola le disposizioni di cui al primo o secondo comma del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1991 al 3 marzo 1992
