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Ai sensi della presente legge per miele si intende il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse, che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche proprie, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare. Tale prodotto puo' essere fluido, denso o cristallizzato. Il miele a seconda dell'origine si distingue in:
- a)miele di nettare: miele ottenuto principalmente dal nettare dei fiori;
- b)miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse. Il miele a seconda del metodo di estrazione si distingue in:
- 1)miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli di favi da esse appena costruiti non contenenti covata e venduto in favi anche interi con celle opercolate;
- 2)miele con pezzi di favo: miele che contiene uno o piu' pezzi di miele in favo;
- 3)miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;
- 4)miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;
- 5)miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato.
Testo in vigore dal 19 ottobre 1982 al 21 luglio 2004
