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Le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti definiti all'articolo 1, se si tratta di zuccheri impalpabili, zuccheri canditi, zuccheri in pani, ed ai prodotti destinati all'esportazione nei Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea.
Testo in vigore dal 21 aprile 1980 al 29 febbraio 2004
