Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1980 al 29 febbraio 2004. 435 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: I prodotti di cui alla presente legge, se confezionati, debbono riportare sugli imballaggi, sulle confezioni, sui recipienti o su etichette appostevi, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni:

tolto: a) la denominazione loro riservata;

tolto: b) il peso netto;

tolto: c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del confezionatore o di un venditore stabiliti all'interno della Comunita' economica europea;

tolto: d) l'indicazione dei contenuti effettivi di sostanza secca e di zucchero invertito, per lo zucchero liquido, lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di zucchero invertito;

tolto: e) la qualifica "cristallizzato" per lo sciroppo di zucchero invertito che contiene cristalli nella soluzione; f)la sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati per la vendita in Italia;

tolto: g) il Paese d'origine per i prodotti fabbricati al di fuori della Comunita' economica europea. Nel commercio al dettaglio per indicare i prodotti definiti all'articolo 1, punti 9) e 10), possono essere usate facoltativamente le dizioni "monoidrato" ed "anidro". Nei prodotti di cui al secondo comma dell'articolo 5 alla denominazione deve essere aggiunta la dizione "colorato con..."; la dizione "bianco" in tal caso e' vietata. L'indicazione del peso netto non e' necessaria se i prodotti sono di peso inferiore a 50 grammi. Tale eccezione non si applica ai prodotti di peso inferiore a grammi 50, per unita', presentati in imballaggio globale il cui peso netto totale e' pari o superiore a grammi 50; in tal caso il peso netto totale dei prodotti contenuti nell'imballaggio globale deve essere indicate sull'imballaggio stesso; per i prodotti di cui all'articolo 1, punti 1), 2), 3), 9) e 10), l'indicazione del peso netto puo' essere sostituita da quella del peso netto minimo se sono presentati in zollette o bustine. Quando i prodotti di cui alla presente legge sono confezionati in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiore a chilogrammi 10, e non sono commercializzati al dettaglio, le indicazioni di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del presente articolo possono figurare soltanto sui documenti di accompagnamento. Le indicazioni di cui alle lettere a), d) ed e) del presente articolo, devono figurare in lingua italiana su una delle superfici principali dell'imballaggio, o, nel caso di cui al comma precedente, sui documenti di accompagnamento. La disposizione di cui alla lettera c) del presente articolo non pregiudica l'eventuale diritto del fabbricante di esigere la menzione del proprio nome o della propria ragione sociale. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 500 mila.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 51

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1980-03-31;139~art7 · fonte del testo

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