Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1980 al 29 febbraio 2004. 126 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: I prodotti di cui all'articolo 1, punti 1), 2) e 3, presentati in singole confezioni, di peso netto superiore a grammi 100 e non superiore a chilogrammi, 5, devono essere commercializzati solo nei seguenti pesi netti unitari: grammi 125, grammi 250, grammi 500, grammi 750, chilogrammi 1, chilogrammi 1,5, chilogrammi 2, chilogrammi 2,5, chilogrammi 3, chilogrammi 4, chilogrammi 5. E' consentita, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commercializzazione dei prodotti di cui al comma precedente, con pesi lordi o netti diversi da quelli previsti dal presente articolo. Chiunque viola il disposto del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 3 milioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 51

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1980-03-31;139~art6 · fonte del testo

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