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I prodotti di cui all'articolo 1, punti 1), 2) e 3, presentati in singole confezioni, di peso netto superiore a grammi 100 e non superiore a chilogrammi, 5, devono essere commercializzati solo nei seguenti pesi netti unitari: grammi 125, grammi 250, grammi 500, grammi 750, chilogrammi 1, chilogrammi 1,5, chilogrammi 2, chilogrammi 2,5, chilogrammi 3, chilogrammi 4, chilogrammi 5. E' consentita, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commercializzazione dei prodotti di cui al comma precedente, con pesi lordi o netti diversi da quelli previsti dal presente articolo. Chiunque viola il disposto del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 3 milioni.
Testo in vigore dal 21 aprile 1980 al 29 febbraio 2004
