Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1980 al 29 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →
Le denominazioni di cui all'articolo 1 sono riservate ai prodotti in esso definiti e devono essere utilizzate nel commercio per designarli, eccezione fatta per la denominazione di cui al punto 2) che puo' essere utilizzata per designare anche il prodotto definito al punto 3). Tuttavia, per quanto riguarda l'uso del termine "zucchero" senza altra qualifica, il disposto del comma precedente si applica esclusivamente al commercio diretto degli zuccheri alimentari in quanto tali, e non ai prodotti composti nei quali essi entrino come ingredienti. Alle denominazioni di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), e' consentita l'aggiunta del termine "semolato". Chiunque viola il disposto dei, presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da. L. 500.900 a L. 1.000.000.
Testo in vigore dal 21 aprile 1980 al 29 febbraio 2004
