Art. 2 (Allegato A)
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[1]La concessione e' fatta sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, e delle condizioni di cui alla presente convenzione. E' vietato al comune di Milano di sub-concedere l'esecuzione dell'opera.
[2]Con norme da stabilirsi dal Ministero dei lavori pubblici esso potra' tuttavia riunirsi in consorzio, per tale esecuzione, con altri enti interessati, senza che cio' debba influire sulla decorrenza dei termini.
[3]Tutte le spese saranno anticipate dal concessionario, salvo i rimborsi di cui agli articoli 12 e 13.
Testo in vigore dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
