Art. 13
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1917
Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1917 al 16 dicembre 2009. 207 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La tassa di navigazione di cui all'art. 22 del lego: unico 11 luglio 1913, n. 959, e ammessa nelle vie navigabili, ad aprire e migliorare le quali, mediante opere nuove, abbiano contribuito i Comuni e le Provincie cui all'art. 8, indipendentemente dalle condizioni finanziarie dei detti enti.
tolto: Tale tassa verra' stabilita e modificata con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri delle finanze, dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro, sentite le Camere di commercio interessate.
tolto: I proventi della tassa di navigazione, come quelli che potranno ritrarsi da nuove e maggiori portate di acque utilizzabili per irrigazioni, ovvero da nuove o maggiori energie idrauliche prodotte da opere nuove di navigazione, ovvero da tasse per alaggio meccanico, servizio di passaggio di conche, elevatori, e tutti gli altri proventi di qualunque natura, derivanti dalle opere stesse, saranno riscossi dallo Stato a rimborso delle spese di percezione dei proventi e di quelle di esercizio, manutenzione e sorveglianza delle opere.
tolto: La parte degli annui proventi che, con ragguaglio all'ultimo decorso quinquennio, eccedera' tali spese, sara' ripartita con decreto del ministro dei lavori pubblici a favore dello Stato, delle Provincie e Comuni interessati, in ragione delle rispettive aliquote di contribuenza nelle spese di costruzione delle opere nuove.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1917-04-07;599~art13 · fonte del testo
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