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[1]Il riconoscimento, agli effetti della pensione o delle indennita', dei servizi anteriori alla data di attuazione della presente legge e' concesso ai salariati fino al limite massimo di 15 anni, purche' versino subito, o ratealmente in un decennio, un contributo straordinario del sei per cento della retribuzione annua, goduta alla data della inscrizione, per ogni anno di servizio da riscattare.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2010
1con decorrenza dal 1 gennaio 1916
Il D.L. Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2010 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 11 giugno 1916, n. 720, e' prorogato ad un anno dopo la conclusione della pace, ed il contributo straordinario 6% stabilito dall'articolo stesso deve essere versato in una sola volta, oppure ratealmente in un decennio od in un quindicennio a decorrere dal 1° gennaio 1916 o dalla data di riassunzione in servizio se a quell'epoca il salariato non foste in carica".
Regio D.L. 23 ottobre 1921, n. 1492
2Il Regio D.L. 23 ottobre 1921, n. 1492 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 11 giugno 1916, n. 720, e dal decreto-legge Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2010, e' prorogato al 31 dicembre 1922, ed il contributo straordinario sei per cento stabilito dall'art. 2 della legge predetta deve essere versato alle stesse condizioni stabilite dal citato decreto Luogotenenziale".
Testo in vigore dal 25 novembre 1921 al 16 dicembre 2009
