Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 novembre 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il riconoscimento, agli effetti della pensione o delle indennita', dei servizi anteriori alla data di attuazione della presente legge e' concesso ai salariati fino al limite massimo di 15 anni, purche' versino subito, o ratealmente in un decennio, un contributo straordinario del sei per cento della retribuzione annua, goduta alla data della inscrizione, per ogni anno di servizio da riscattare.

[2]Il termine per chiedere detto riconoscimento e' stabilito in due anni dalla data di attuazione della presente legge. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2010

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1916

Il D.L. Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2010 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 11 giugno 1916, n. 720, e' prorogato ad un anno dopo la conclusione della pace, ed il contributo straordinario 6% stabilito dall'articolo stesso deve essere versato in una sola volta, oppure ratealmente in un decennio od in un quindicennio a decorrere dal 1° gennaio 1916 o dalla data di riassunzione in servizio se a quell'epoca il salariato non foste in carica".

Regio D.L. 23 ottobre 1921, n. 1492

2

Il Regio D.L. 23 ottobre 1921, n. 1492 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 11 giugno 1916, n. 720, e dal decreto-legge Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2010, e' prorogato al 31 dicembre 1922, ed il contributo straordinario sei per cento stabilito dall'art. 2 della legge predetta deve essere versato alle stesse condizioni stabilite dal citato decreto Luogotenenziale".

Testo in vigore dal 25 novembre 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 25 novembre 1921

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1918 al 25 novembre 1921.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio D.L. 23 ottobre 1921, n. 1492

    Il Regio D.L. 23 ottobre 1921, n. 1492 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 11 giugno 1916, n. 720, e dal decreto-legge Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2010, e' prorogato al 31 dicembre 1922, ed il contributo straordinario sei per cento stabilito dall'art. 2 della legge predetta deve essere versato alle stesse condizioni stabilite dal citato decreto Luogotenenziale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1916-06-11;720~art2 · fonte del testo

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