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[1]Il riconoscimento, agli effetti della pensione o delle indennita', dei servizi anteriori alla data di attuazione della presente legge e' concesso ai salariati fino al limite massimo di 15 anni, purche' versino subito, o ratealmente in un decennio, un contributo straordinario del sei per cento della retribuzione annua, goduta alla data della inscrizione, per ogni anno di servizio da riscattare.
[2]Il termine per chiedere detto riconoscimento e' stabilito in due anni dalla data di attuazione della presente legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2010
1con decorrenza dal 1 gennaio 1916
Il D.L. Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2010 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 11 giugno 1916, n. 720, e' prorogato ad un anno dopo la conclusione della pace, ed il contributo straordinario 6% stabilito dall'articolo stesso deve essere versato in una sola volta, oppure ratealmente in un decennio od in un quindicennio a decorrere dal 1° gennaio 1916 o dalla data di riassunzione in servizio se a quell'epoca il salariato non foste in carica".
Testo in vigore dal 11 gennaio 1918 al 25 novembre 1921
