Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1918 al 25 novembre 1921. Leggi il testo vigente →

[1]Il riconoscimento, agli effetti della pensione o delle indennita', dei servizi anteriori alla data di attuazione della presente legge e' concesso ai salariati fino al limite massimo di 15 anni, purche' versino subito, o ratealmente in un decennio, un contributo straordinario del sei per cento della retribuzione annua, goduta alla data della inscrizione, per ogni anno di servizio da riscattare.

[2]Il termine per chiedere detto riconoscimento e' stabilito in due anni dalla data di attuazione della presente legge. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2010

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1916

Il D.L. Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2010 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 11 giugno 1916, n. 720, e' prorogato ad un anno dopo la conclusione della pace, ed il contributo straordinario 6% stabilito dall'articolo stesso deve essere versato in una sola volta, oppure ratealmente in un decennio od in un quindicennio a decorrere dal 1° gennaio 1916 o dalla data di riassunzione in servizio se a quell'epoca il salariato non foste in carica".

Testo in vigore dal 11 gennaio 1918 al 25 novembre 1921

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 11 gennaio 1918

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1916 al 11 gennaio 1918.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2010

    Il D.L. Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2010 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 11 giugno 1916, n. 720, e' prorogato ad un anno dopo la conclusione della pace, ed il contributo straordinario 6% stabilito dall'articolo stesso deve essere versato in una sola volta, oppure ratealmente in un decennio od in un quindicennio a decorrere dal 1° gennaio 1916 o dalla data di riassunzione in servizio se a quell'epoca il salariato non foste in carica".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1916-06-11;720~art2 · fonte del testo

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