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[1]Il riconoscimento, agli effetti della pensione o delle indennita', dei servizi anteriori alla data di attuazione della presente legge e' concesso ai salariati fino al limite massimo di 15 anni, purche' versino subito, o ratealmente in un decennio, un contributo straordinario del sei per cento della retribuzione annua, goduta alla data della inscrizione, per ogni anno di servizio da riscattare.
[2]Il termine per chiedere detto riconoscimento e' stabilito in due anni dalla data di attuazione della presente legge.
Testo in vigore dal 14 giugno 1916 al 11 gennaio 1918
