Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. 730 parole tolte, 23 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: A titolo di transazione del giudizio pendente presso il tribunale di Lucca ed in corrispettivo delle rinunzie di cui agli articoli 5 e 6 di cui appresso e dell'obbligo come sopra assunto da S. A. I. e R. la arciduchessa, non meno che dell'adesione da essa prestata agli inviti dall'amministrazione direttile dall'istituzione del balipedio ad oggi di astenersi, come fece, dal costruire e dal permettere che altri costruisse nella zona della sua tenuta adiacente al balipedio suddetto, i mentovati commendatore Francesco Pages ed il commendator Marcello Bolla, in nome e per conto delle amministrazioni da essi rispettivamente rappresentate e quindi del Governo e dello Stato italiano, cedono in piena proprieta' alla medesima Augusta signora, accettante in persona del nominato suo rappresentante, una striscia di terreno demaniale della larghezza media di metri cento (metri cento), lungo il confine, fra la tenuta piu' volte detta e la spiaggia occupata dal balipedio e di una lunghezza non minore di metri tremilacinquecento (metri 3,500). Detta striscia di terreno confinante a levante con la tenuta arciducale, a sud con la tenuta del duca Salviati, a ponente e a nord col balipedio e della estensione complessiva non minore di metri quadri trecentocinquantamila (350,000), pari ad ettari trentacinque (35), si cede e si accetta nello stato in cui si trova, a corpo e non a misura, e colle servitu' apparenti e non apparenti di cui per avventura fosse gravata.
tolto: La consegna della striscia in parola sara' effettuata entro sessanta (60) giorni da quello in cui la presente convenzione sara' divenuta esecutiva rispetto alle Amministrazioni piu' volte dette, ed in quell'occasione sara' delimitata con termini lapidei a spese comuni.
tolto: Sempre a titolo di transazione ed in corrispettivo come sopra, i predetti commendatore Francesco Pages ed il commendatore dottor Marcello Bolla, nelle espresse loro qualita', promettono e si obbligano di cedere come cedono, ora per quando il balipedio sara' stato rimosso, in piena proprieta', alla medesima Augusta signora, come sopra accettante, una striscia di terreno normale o perpendicolare all'altra striscia suddetta, di fronte al palazzo d'abitazione padronale della tenuta arciducale, ed in prolungamento del viale ivi esistente che dal palazzo ora detto conduce verso il mare, fino a raggiungere attraverso l'arenile la zona che dovra' essere riservata al demanio marittimo lungo il lido del mare, al primo gennaio millenovecentodiciassette (1° gennaio 1917), con obbligo di provvedere ad operare il passaggio dai beni del pubblico demanio a quelli del patrimonio dello Stato. Detta striscia avra' la larghezza di metri cinquanta (metri 50) e sara' di una lunghezza non inferiore ai duecento metri (metri 200) sempreche' al primo gennaio millenovecentodiciassette rimangano almeno altri cinquanta metri (metri 50) di arenile di demanio pubblico.
tolto: La consegna sara' effettuata entro tre mesi dal giorno in cui il balipedio sara' stato rimosso, ed in quell'occasione sara' anche questa striscia delimitata con termini lapidei a spese comuni.
tolto: A complemento dei suddetti corrispettivi e per porre la tenuta in diretta comunicazione col mare, le suddette Amministrazioni dello Stato, conforme promettono i suddetti loro rappresentanti, si obbligano a non fabbricare e a non fare in perpetuo concessioni di sorta a terzi sull'arenile prospiciente alla striscia, che sopra in prolungamento del viale, divenuta proprieta' di S. A. I. e R. e cio' anche per le susseguenti accessioni provenienti dal ritirarsi del mare e fanno concessione perpetua contro un canone annuo minimo a semplice titolo di riconoscimento dell'alto dominio e proprieta' dello Stato, a S. A. I. e R. come proprietaria della tenuta di erigere a sue spese un pontile d'imbarco ed un bagno privato nello spazio acqueo antistante, da determinarsi colle norme del regolamento per l'esecuzione del codice della marina mercantile, rimanendo al Governo e Stato italiano la proprieta' di tale arenile prospiciente la striscia ora detta, con uso pubblico di esso per la circolazione e per i servizi pubblici.
tolto: Nel caso che in avvenire una parte dell'arenile che andra' formandosi per le future accessioni potesse essere sdemanializzata e cosi' passare al patrimonio dello Stato, ferma stante la concessione del pontile e del bagno, essa restera' eziandio soggetta alla servitu' di non fabbricare e a quella di passaggio a favore della tenuta arciducale e non potra' essere venduta e ceduta a terzi senza tali servitu', con diritto in ogni caso di preferenza per l'acquisto nel proprietario dell'attuale tenuta arciducale al prezzo da stabilirsi di accordo o da un perito da nominarsi dal presidente del tribunale di Lucca.aggiunto: Convenzione-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-07-18;783~art4 · fonte del testo
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