Art. 1 (Approvazione)
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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' approvata la convenzione annessa alla presente legge in data 4 ottobre 1910, fra le Amministrazioni della marina e del demanio e S. A. I. e R. donna Bianca, principessa di Borbone, a transazione della vertenza sorta a causa dell'esercizio del balipedio di Viareggio colle aggiunte:
[7]all'art. 2: «Alla rimozione ed al trasporto del balipedio si intendera' essere equivalente la cessazione effettiva dell'esercizio del medesimo;»
[8]all'art. 4: «Sulla striscia di terreno come sopra ceduto in prosecuzione del viale che dal palazzo arciducale tende verso il mare sara' all'Amministrazione dello Stato ed ai successivi proprietari riservato l'esercizio del transito a beneficio del pubblico su di una striscia trasversale della ampiezza di venti metri per la comunicazione fra le due parti dei terreni di spettanza dell'Amministrazione dello Stato e suoi successori per ogni tratto di trecento metri di lunghezza».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Racconigi, addi' 18 luglio 1911.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Leonardi-Cattolica - Tedesco - Facta.
[13]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 21 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
