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[1]Per ciascuna convocazione mensile del Consiglio di amministrazione, dovranno essere presentate, a responsabilita' del direttore, almeno duecento domande di mutuo, accolte o respinte, dai Comitati di Catanzaro e di Cosenza, percio' se ne prenda atto. Le domande potranno essere presentate dalle Direzioni dei Comitati, e dopo le deliberazioni di questi al Consiglio, anche se la documentazione legale fosse mancante, ovvero insufficiente. Per quelle delle quali si propone il rigetto allo stato degli atti per insufficienza o mancanza di documentazione, la Direzione dovra' fornire la prova che si fecero pervenire agl'interessati od ai rappresentanti da loro designati almeno due inviti a completare la documentazione necessaria.
[2]((Dopo che esse saranno state rigettate per l'anzidetta ragione, la Direzione, entro dieci giorni dall'adunanza del Consiglio, dovra' inviare le copie delle deliberazioni ai sindaci, perche' le notifichino agli interessati a mezzo dei messi comunali. Nell'atto di notifica si fara' precisa richiesta dei documenti necessari, con avvertenza che tali documenti potranno essere esibiti entro 40 giorni dalla notifica suddetta.
[3]Qualora i documenti richiesti pervengano all'Istituto entro il predetto termine la pratica sara' ripresentata al Comitato, in caso contrario cessa ogni effetto della domanda di mutuo presentata dall'interessato.
[4]Nel caso che gli inviti a completare la documentazione delle domande, spediti dalla Direzione dell'Istituto, non pervengano agli interessati perche' deceduti, emigrati, sconosciuti od irreperibili; o qualora la notifica delle deliberazioni non possa aver luogo per qualsiasi ragione; ai fini della decadenza dovra' pubblicarsi nel giornale degli annunzi giudiziari della Provincia, un invito a completare la documentazione nel termine di 60 giorni, trascorsi i quali cessera' ogni effetto della domanda di mutuo)).
[5]Lo stesso accade quando, dopo concesso il mutuo, l'interessato, invitato per tre volte, non si sia presentato per la stipulazione del contratto. I tre inviti si faranno a distanza di 30 giorni ed il primo entro 30 giorni dalla riunione del Consiglio nella quale fu deliberata la concessione.
[6]Di queste decadenze prendera' atto formale il Consiglio dietro elenco presentato dalla Direzione e documentato con le prove degli inviti fatti.
Testo in vigore dal 2 novembre 1919 al 16 dicembre 2009
