Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 2 novembre 1919 al 16 dicembre 2009. 332 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Per ciascuna convocazione mensile del Consiglio di amministrazione, dovranno essere presentate, a responsabilita' del direttore, almeno duecento domande di mutuo, accolte o respinte, dai Comitati di Catanzaro e di Cosenza, percio' se ne prenda atto. Le domande potranno essere presentate dalle Direzioni dei Comitati, e dopo le deliberazioni di questi al Consiglio, anche se la documentazione legale fosse mancante, ovvero insufficiente. Per quelle delle quali si propone il rigetto allo stato degli atti per insufficienza o mancanza di documentazione, la Direzione dovra' fornire la prova che si fecero pervenire agl'interessati od ai rappresentanti da loro designati almeno due inviti a completare la documentazione necessaria.
tolto: Dopo che esse saranno state rigettate per l'anzidetta ragione, la Direzione, entro dieci giorni dall'adunanza del Consiglio, dovra' inviare le copie delle deliberazioni ai sindaci, perche' le notifichino agli interessati a mezzo dei messi comunali. Nell'atto di notifica si fara' precisa richiesta dei documenti necessari, con avvertenza che tali documenti potranno essere esibiti entro 40 giorni dalla notifica suddetta.
tolto: Qualora i documenti richiesti pervengano all'Istituto entro il predetto termine la pratica sara' ripresentata al Comitato, in caso contrario cessa ogni effetto della domanda di mutuo presentata dall'interessato.
tolto: Nel caso che gli inviti a completare la documentazione delle domande, spediti dalla Direzione dell'Istituto, non pervengano agli interessati perche' deceduti, emigrati, sconosciuti od irreperibili; o qualora la notifica delle deliberazioni non possa aver luogo per qualsiasi ragione; ai fini della decadenza dovra' pubblicarsi nel giornale degli annunzi giudiziari della Provincia, un invito a completare la documentazione nel termine di 60 giorni, trascorsi i quali cessera' ogni effetto della domanda di mutuo.
tolto: Lo stesso accade quando, dopo concesso il mutuo, l'interessato, invitato per tre volte, non si sia presentato per la stipulazione del contratto. I tre inviti si faranno a distanza di 30 giorni ed il primo entro 30 giorni dalla riunione del Consiglio nella quale fu deliberata la concessione.
tolto: Di queste decadenze prendera' atto formale il Consiglio dietro elenco presentato dalla Direzione e documentato con le prove degli inviti fatti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-07-21;907~art6 · fonte del testo
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