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[1]Per ciascuna convocazione mensile del Consiglio di amministrazione, dovranno essere presentate, a responsabilita' del direttore, almeno duecento domande di mutuo, accolte o respinte, dai Comitati di Catanzaro e di Cosenza, percio' se ne prenda atto. Le domande potranno essere presentate dalle Direzioni dei Comitati, e dopo le deliberazioni di questi al Consiglio, anche se la documentazione legale fosse mancante, ovvero insufficiente. Per quelle delle quali si propone il rigetto allo stato degli atti per insufficienza o mancanza di documentazione, la Direzione dovra' fornire la prova che si fecero pervenire agl'interessati od ai rappresentanti da loro designati almeno due inviti a completare la documentazione necessaria.

[2]Dopo che esse saranno state rigettate per l'anzidetta ragione, la Direzione, entro dieci giorni dalla riunione del Consiglio, dovra' far pervenire agl'interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la notizia del rigetto motivata come sopra, avvertendo che la documentazione di cui si fara' richiesta precisa, potra' ancora essere completata entro 50 giorni dalla data della comunicazione, ed in tal caso sara' ripresentata al Consiglio.

[3]Qualora entro detto termine non giunga la risposta cessa ogni effetto della domanda presentata dall'interessato.

[4]Lo stesso accade quando, dopo concesso il mutuo, l'interessato, invitato per tre volte, non si sia presentato per la stipulazione del contratto. I tre inviti si faranno a distanza di 30 giorni ed il primo entro 30 giorni dalla riunione del Consiglio nella quale fu deliberata la concessione.

[5]Di queste decadenze prendera' atto formale il Consiglio dietro elenco presentato dalla Direzione e documentato con le prove degli inviti fatti.

Testo in vigore dal 28 agosto 1911 al 2 novembre 1919

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-21;907~art6 · fonte del testo

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