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[1]Ai proprietari delle farmacie aperte prima o dopo la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e autorizzate secondo le norme anteriori alla legge stessa in vigore nelle diverse localita', e delle altre farmacie, aperte dopo la legge 22 dicembre 1888, le quali debbono secondo l'art. 25 considerarsi legittime, e' riconosciuto, per se' e per i loro eredi ed aventi causa, e per la durata di 20 anni dalla pubblicazione della presente legge, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive, sotto l'osservanza delle norme e delle condizioni indicate all'art. 28.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1238
1Il Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1238 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che il presente articolo e' esteso alle Nuove Provincie, con le modifiche contenute nel citato articolo 15.
Regio Decreto 16 agosto 1926, n. 1914
5Il Regio Decreto 16 agosto 1926, n. 1914 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Agli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 32 della legge sull'esercizio delle farmacie 22 maggio 1913, n. 468, sono sostituite le seguenti disposizioni".
Testo in vigore dal 8 dicembre 1926 al 19 maggio 1933
