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[1]Ai proprietari delle farmacie aperte prima o dopo la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e autorizzate secondo le norme anteriori alla legge stessa in vigore nelle diverse localita', e delle altre farmacie, aperte dopo la legge 22 dicembre 1888, le quali debbono secondo l'art. 25 considerarsi legittime, e' riconosciuto, per se' e per i loro eredi ed aventi causa, e per la durata di 20 anni dalla pubblicazione della presente legge, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive, sotto l'osservanza delle norme e delle condizioni indicate all'art. 28.

[2]Rimane pero' sempre fermo nei detti proprietari, che siano farmacisti, il diritto di esercitare la farmacia per tutta la loro vita, e senza il pagamento di tassa di concessione.

Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 28 giugno 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-05-22;468~art30 · fonte del testo

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