Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1923 al 8 dicembre 1926. Leggi il testo vigente →

[1]Sono del pari considerate legittime tutte le altre farmacie, le quali, anche aperte dopo la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e non autorizzabili secondo le disposizioni anteriori, non siano illegittime giusta l'art. 24, purche' gli aventi diritto facciano, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, la denunzia al prefetto della persona che deve essere considerata come titolare autorizzato ad esercitare la farmacia, di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

[2]L'inadempimento delle condizioni prescritte importa, per le farmacie indicate tanto in questo articolo quanto nel secondo comma dell'articolo precedente, la decadenza dal diritto all'esercizio, che e' pronunciata a termini dell'art. 11. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1238

1

Il Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1238 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che il presente articolo e' esteso alle Nuove Provincie, con le modifiche contenute nel citato articolo 15.

Testo in vigore dal 28 giugno 1923 al 8 dicembre 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 giugno 1923

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1913 al 28 giugno 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1238

    Il Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1238 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che il presente articolo e' esteso alle Nuove Provincie, con le modifiche contenute nel citato articolo 15.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-05-22;468~art26 · fonte del testo

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