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[1]Sono del pari considerate legittime tutte le altre farmacie, le quali, anche aperte dopo la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e non autorizzabili secondo le disposizioni anteriori, non siano illegittime giusta l'art. 24, purche' gli aventi diritto facciano, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, la denunzia al prefetto della persona che deve essere considerata come titolare autorizzato ad esercitare la farmacia, di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1238
1Il Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1238 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che il presente articolo e' esteso alle Nuove Provincie, con le modifiche contenute nel citato articolo 15.
Testo in vigore dal 28 giugno 1923 al 8 dicembre 1926
