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[1]Sono del pari considerate legittime tutte le altre farmacie, le quali, anche aperte dopo la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e non autorizzabili secondo le disposizioni anteriori, non siano illegittime giusta l'art. 24, purche' gli aventi diritto facciano, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, la denunzia al prefetto della persona che deve essere considerata come titolare autorizzato ad esercitare la farmacia, di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

[2]L'inadempimento delle condizioni prescritte importa, per le farmacie indicate tanto in questo articolo quanto nel secondo comma dell'articolo precedente, la decadenza dal diritto all'esercizio, che e' pronunciata a termini dell'art. 11.

Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 28 giugno 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-05-22;468~art26 · fonte del testo

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