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[1]Sono considerato legittime, nella loro sede alla data della pubblicazione della presente legge, le farmacie autorizzate secondo le norme anteriori alla legge 22 dicembre 1888, n. 5849.
[2]Sono parimenti considerate legittime le farmacie delle quali non sia stata dalla competente autorita' amministrativa autorizzata la apertura nelle localita' ove tale autorizzazione era richiesta dalle norme anteriori alla legge 22 dicembre 1888, n. 5849, ma che, secondo tali norme, potevano essere autorizzate, a condizione che gli aventi diritto, nei tre mesi consecutivi alla data della pubblicazione della presente legge, facciano denunzia al prefetto della persona che deve essere considerata come titolare autorizzato ad esercitare la farmacia per gli effetti dei precedenti articoli 2, 7, 10, 12, 14, 15 e 16. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1238
1Il Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1238 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che il presente articolo e' esteso alle Nuove Provincie, con le modifiche contenute nel citato articolo 15.
Testo in vigore dal 28 giugno 1923 al 8 dicembre 1926
