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[1]Sono considerato legittime, nella loro sede alla data della pubblicazione della presente legge, le farmacie autorizzate secondo le norme anteriori alla legge 22 dicembre 1888, n. 5849.

[2]Sono parimenti considerate legittime le farmacie delle quali non sia stata dalla competente autorita' amministrativa autorizzata la apertura nelle localita' ove tale autorizzazione era richiesta dalle norme anteriori alla legge 22 dicembre 1888, n. 5849, ma che, secondo tali norme, potevano essere autorizzate, a condizione che gli aventi diritto, nei tre mesi consecutivi alla data della pubblicazione della presente legge, facciano denunzia al prefetto della persona che deve essere considerata come titolare autorizzato ad esercitare la farmacia per gli effetti dei precedenti articoli 2, 7, 10, 12, 14, 15 e 16.

Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 28 giugno 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-05-22;468~art25 · fonte del testo

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