Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 1934 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Ogni cinque anni sara', a cura del Ministero dell'interno, riveduta o pubblicata la farmacopea afficiale. Ad essa saranno allegati:

  • a)l'elenco dei prodotti inscritti nella farmacopea stessa, la vendita dei quali e' libera a tutti senza restrizioni;
  • b)l'elenco dei prodotti inscritti nella farmacopea, che i non farmacisti sono autorizzati a vendere al pubblico sotto l'osservanza delle speciali condizioni e restrizioni da determinarsi nel regolamento, con l'indicazione delle quantita' minime di vendita.

[2]Le contravvenzioni alle indicazioni di tale elenco e alle norme che saranno in proposito stabilite dal regolamento verranno punite con ammenda fino a L. 100.

[3]((Ogni due anni, a cura del Ministero dell'interno, sara' pubblicata la tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico. I prezzi indicati nella tariffa non possono essere superati.

[4]Su tali prezzi e' stabilito lo sconto minimo che i farmacisti devono, in ogni caso, concedere alle amministrazioni pubbliche e private, tenute, per legge, regolamenti, statuti e tavole di fondazione, alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri, o che abbiano, comunque, carattere di opere di assistenza e beneficenza.

[5]Le specialita' medicinali, i prodotti opoterapici e biologici, i fermenti solubili od organizzati ed, in genere, tutti i prodotti affini, nonche' i sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati, non possono essere venduti al pubblico ad un prezzo superiore a quello segnato sull'etichetta)).

[6]Il farmacista che violi le disposizioni di tali tariffe e' punito con una ammenda da L. 500 a L. 2000, e, in caso di recidiva, anche con l'arresto fino ad un mese.

[7]Indipendentemente dall'azione penale, il Prefetto puo', con suo decreto, provvedere alla chiusura fino ad un mese della farmacia; in caso di recidiva, dichiara la decadenza dell'esercizio a termini dell'art. 11, lettera f, della presente legge.

[8]E' fatto obbligo ai farmacisti di tenere in farmacia, in modo ostensibile al pubblico, una copia delle tariffe ufficiali.

[9]I contravventori saranno puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 500.

Testo in vigore dal 31 marzo 1934 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 marzo 1934

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1924 al 31 marzo 1934. 27 parole tolte, 103 parole aggiunte in 4 capoversi.

Ogni due anni, a cura del Ministero dell'interno, tolto: saranno pubblicate:

tolto: 1° aggiunto: sara' pubblicata la tariffa dei medicinali per la vendita al pubblicotolto: ;aggiunto: . I prezzi indicati nella tariffa non possono essere superati.

tolto: 2° la tariffa dei medicinali per la somministrazione ai poveri prevista dall'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636aggiunto: Su tali prezzi e' stabilito lo sconto minimo che i farmacisti devono, in ogni caso, concedere alle amministrazioni pubbliche e private, tenute, per legge, regolamenti, statuti e tavole di fondazione, alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri, o che abbiano, comunque, carattere di opere di assistenza e beneficenza.

aggiunto: Le specialita' medicinali, i prodotti opoterapici e biologici, i fermenti solubili od organizzati ed, in genere, tutti i prodotti affini, nonche' i sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati, non possono essere venduti al pubblico ad un prezzo superiore a quello segnato sull'etichetta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-05-22;468~art17 · fonte del testo

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