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[1]Ogni cinque anni sara', a cura del Ministero dell'interno, riveduta o pubblicata la farmacopea afficiale. Ad essa saranno allegati:
- a)l'elenco dei prodotti inscritti nella farmacopea stessa, la vendita dei quali e' libera a tutti senza restrizioni;
- b)l'elenco dei prodotti inscritti nella farmacopea, che i non farmacisti sono autorizzati a vendere al pubblico sotto l'osservanza delle speciali condizioni e restrizioni da determinarsi nel regolamento, con l'indicazione delle quantita' minime di vendita.
[2]Le contravvenzioni alle indicazioni di tale elenco e alle norme che saranno in proposito stabilite dal regolamento verranno punite con ammenda fino a L. 100.
[3]Ogni due anni, a cura del Ministero dell'interno, saranno pubblicate:
[4]1° la tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico;
[5]2° la tariffa dei medicinali per la somministrazione ai poveri prevista dall'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.
[6]((Il farmacista che violi le disposizioni di tali tariffe e' punito con una ammenda da L. 500 a L. 2000, e, in caso di recidiva, anche con l'arresto fino ad un mese.
[7]Indipendentemente dall'azione penale, il Prefetto puo', con suo decreto, provvedere alla chiusura fino ad un mese della farmacia; in caso di recidiva, dichiara la decadenza dell'esercizio a termini dell'art. 11, lettera f, della presente legge.
[8]E' fatto obbligo ai farmacisti di tenere in farmacia, in modo ostensibile al pubblico, una copia delle tariffe ufficiali.
[9]I contravventori saranno puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 500)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1924 al 31 marzo 1934
