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[1]Ogni cinque anni sara', a cura del Ministero dell'interno, riveduta o pubblicata la farmacopea afficiale. Ad essa saranno allegati:
- a)l'elenco dei prodotti inscritti nella farmacopea stessa, la vendita dei quali e' libera a tutti senza restrizioni;
- b)l'elenco dei prodotti inscritti nella farmacopea, che i non farmacisti sono autorizzati a vendere al pubblico sotto l'osservanza delle speciali condizioni e restrizioni da determinarsi nel regolamento, con l'indicazione delle quantita' minime di vendita.
[2]Le contravvenzioni alle indicazioni di tale elenco e alle norme che saranno in proposito stabilite dal regolamento verranno punite con ammenda fino a L. 100.
[3]Ogni due anni, a cura del Ministero dell'interno, saranno pubblicate:
[4]1° la tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico;
[5]2° la tariffa dei medicinali per la somministrazione ai poveri prevista dall'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 1 gennaio 1924
