Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 maggio 1913 al 1 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →

[1]Ogni cinque anni sara', a cura del Ministero dell'interno, riveduta o pubblicata la farmacopea afficiale. Ad essa saranno allegati:

  • a)l'elenco dei prodotti inscritti nella farmacopea stessa, la vendita dei quali e' libera a tutti senza restrizioni;
  • b)l'elenco dei prodotti inscritti nella farmacopea, che i non farmacisti sono autorizzati a vendere al pubblico sotto l'osservanza delle speciali condizioni e restrizioni da determinarsi nel regolamento, con l'indicazione delle quantita' minime di vendita.

[2]Le contravvenzioni alle indicazioni di tale elenco e alle norme che saranno in proposito stabilite dal regolamento verranno punite con ammenda fino a L. 100.

[3]Ogni due anni, a cura del Ministero dell'interno, saranno pubblicate:

[4]1° la tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico;

[5]2° la tariffa dei medicinali per la somministrazione ai poveri prevista dall'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.

Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 1 gennaio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-05-22;468~art17 · fonte del testo

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