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[1]((Le opere pie ospedaliere ed altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel caso in cui ne sia consentito l'esercizio dai fini dell'istituzione, possono essere autorizzate dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita' e la Giunta provinciale amministrativa, a gestire farmacia interne, esclusa qualsiasi facolta' di vendita di medicinali al pubblico, ai sensi dell'art. 18 della legge 22 maggio 1913, n. 468.
[2]La decadenza dalla relativa autorizzazione e' pronunciata nel modo e nelle forme stabilite dall'art. 8 del presente Regio decreto-legge:
- a)per la fine dell'ente o della istituzione;
- b)per volontaria rinunzia;
- c)per abituale negligenza od irregolarita' nell'esercizio della farmacia o per reiterata violazione del divieto di vendita al pubblico, avvenuta dopo formale diffida fatta dal prefetto alla legale rappresentanza dell'ente)).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1238
1Il Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1238 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 12, terzo e quarto comma della legge 22 maggio 1913, n. 468, e quelle corrispondenti del Regolamento per l'esecuzione della citata legge, entreranno in vigore nei territori annessi dopo trascorso il periodo di dieci anni dalla data della pubblicazione del presente Decreto".
Regio Decreto 16 agosto 1926, n. 1914
5Il Regio Decreto 16 agosto 1926, n. 1914 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 12, terzo e quarto comma, della legge 22 maggio 1913, n. 468, e quelle corrispondenti del regolamento per l'esecuzione della citata legge, entreranno in vigore nella citta' di Fiume e relativo territorio dopo trascorso il periodo di dieci anni dalla data della pubblicazione del presente decreto".
Testo in vigore dal 31 marzo 1934 al 22 dicembre 2008
