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[1]((Le opere pie ospedaliere ed altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel caso in cui ne sia consentito l'esercizio dai fini dell'istituzione, possono essere autorizzate dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita' e la Giunta provinciale amministrativa, a gestire farmacia interne, esclusa qualsiasi facolta' di vendita di medicinali al pubblico, ai sensi dell'art. 18 della legge 22 maggio 1913, n. 468.

[2]La decadenza dalla relativa autorizzazione e' pronunciata nel modo e nelle forme stabilite dall'art. 8 del presente Regio decreto-legge:

  • a)per la fine dell'ente o della istituzione;
  • b)per volontaria rinunzia;
  • c)per abituale negligenza od irregolarita' nell'esercizio della farmacia o per reiterata violazione del divieto di vendita al pubblico, avvenuta dopo formale diffida fatta dal prefetto alla legale rappresentanza dell'ente)).
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1238

1

Il Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1238 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 12, terzo e quarto comma della legge 22 maggio 1913, n. 468, e quelle corrispondenti del Regolamento per l'esecuzione della citata legge, entreranno in vigore nei territori annessi dopo trascorso il periodo di dieci anni dalla data della pubblicazione del presente Decreto".

Regio Decreto 16 agosto 1926, n. 1914

5

Il Regio Decreto 16 agosto 1926, n. 1914 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 12, terzo e quarto comma, della legge 22 maggio 1913, n. 468, e quelle corrispondenti del regolamento per l'esecuzione della citata legge, entreranno in vigore nella citta' di Fiume e relativo territorio dopo trascorso il periodo di dieci anni dalla data della pubblicazione del presente decreto".

Testo in vigore dal 31 marzo 1934 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 marzo 1934

Confronto con la versione in vigore dal 8 dicembre 1926 al 31 marzo 1934. 168 parole tolte, 79 parole aggiunte in 8 capoversi.

Le aggiunto: opere pie ospedaliere ed altre istituzioni pubbliche di tolto: beneficenza ed altre istituzioni erette in ente morale, salvi i diritti acquisiti all'andata in vigore della presente legge, possono essere autorizzate, con le approvazioni per esse prescritte, ad aprire ed esercitare farmacie, aggiunto: assistenza e beneficenza, nel caso in cui tolto: tale esercizio sia consentito dai fini della istituzione.

tolto: I Comuni che intendono assumere l'esercizio di una o piu' farmacie a' termini della legge 29 marzo 1903, n. 103, sono tenuti ad osservare anche le disposizioni della presente legge.

tolto: I Comuni di popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono essere autorizzati aggiunto: ne sia consentito l'esercizio dai fini dell'istituzione, possono essere autorizzate dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita'tolto: , all'apertura di una farmacia, in eccedenza al numero stabilito a norma dell'art. 2.

tolto: L'autorizzazione puo' essere accordata per un numero maggiore di farmacie, quando cio' sia richiesto dalle necessita' del servizio di somministrazione dei medicinali ai poveri aggiunto: e la Giunta provinciale amministrativa, a gestire farmacia interne, esclusa qualsiasi facolta' di vendita di medicinali al pubblico, ai sensi dell'art. 18 della legge 22 maggio 1913, n. 468.

La decadenza dalla relativa autorizzazione tolto: si verifica aggiunto: e' pronunciata nel modo e nelle forme stabilite dall'art. 8 del presente Regio decreto-legge:

c) per tolto: chiusura dell'esercizio durata oltre 15 giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione;

tolto: d) per abituale negligenza od irregolarita' nell'esercizio della farmaciatolto: , accertate posteriormente a diffida del aggiunto: o per reiterata violazione del divieto di vendita al pubblico, avvenuta dopo formale diffida fatta dal prefetto alla legale rappresentanzatolto: .

tolto: La decadenza e' pronunziata nei modi e nelle forme stabilite dal precedente art. 11 aggiunto: dell'ente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-05-22;468~art12 · fonte del testo

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