Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1923 al 8 dicembre 1926. Leggi il testo vigente →

[1]Le istituzioni pubbliche di beneficenza ed altre istituzioni erette in ente morale, salvi i diritti acquisiti all'andata in vigore della presente legge, possono essere autorizzate, con le approvazioni per esse prescritte, ad aprire ed esercitare farmacie, nel caso in cui tale esercizio sia consentito dai fini della istituzione.

[2]I Comuni che intendono assumere l'esercizio di una o piu' farmacie a' termini della legge 29 marzo 1903, n. 103, sono tenuti ad osservare anche le disposizioni della presente legge.

[3]I Comuni di popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono essere autorizzati dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita', all'apertura di una farmacia, in eccedenza al numero stabilito a norma dell'art. 2. 1

[4]L'autorizzazione puo' essere accordata per un numero maggiore di farmacie, quando cio' sia richiesto dalle necessita' del servizio di somministrazione dei medicinali ai poveri. 1

[5]La decadenza dalla relativa autorizzazione si verifica:

  • a)per la fine dell'ente o della istituzione;
  • b)per volontaria rinunzia;
  • c)per chiusura dell'esercizio durata oltre 15 giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione;
  • d)per abituale negligenza od irregolarita' nell'esercizio della farmacia, accertate posteriormente a diffida del prefetto alla legale rappresentanza.

[6]La decadenza e' pronunziata nei modi e nelle forme stabilite dal precedente art. 11.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1238

1

Il Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1238 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 12, terzo e quarto comma della legge 22 maggio 1913, n. 468, e quelle corrispondenti del Regolamento per l'esecuzione della citata legge, entreranno in vigore nei territori annessi dopo trascorso il periodo di dieci anni dalla data della pubblicazione del presente Decreto".

Testo in vigore dal 28 giugno 1923 al 8 dicembre 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 giugno 1923

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1913 al 28 giugno 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1238

    Il Regio Decreto 13 maggio 1923, n. 1238 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 12, terzo e quarto comma della legge 22 maggio 1913, n. 468, e quelle corrispondenti del Regolamento per l'esecuzione della citata legge, entreranno in vigore nei territori annessi dopo trascorso il periodo di dieci anni dalla data della pubblicazione del presente Decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-05-22;468~art12 · fonte del testo

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