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[1]Le istituzioni pubbliche di beneficenza ed altre istituzioni erette in ente morale, salvi i diritti acquisiti all'andata in vigore della presente legge, possono essere autorizzate, con le approvazioni per esse prescritte, ad aprire ed esercitare farmacie, nel caso in cui tale esercizio sia consentito dai fini della istituzione.
[2]I Comuni che intendono assumere l'esercizio di una o piu' farmacie a' termini della legge 29 marzo 1903, n. 103, sono tenuti ad osservare anche le disposizioni della presente legge.
[3]I Comuni di popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono essere autorizzati dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita', all'apertura di una farmacia, in eccedenza al numero stabilito a norma dell'art. 2.
[4]L'autorizzazione puo' essere accordata per un numero maggiore di farmacie, quando cio' sia richiesto dalle necessita' del servizio di somministrazione dei medicinali ai poveri.
[5]La decadenza dalla relativa autorizzazione si verifica:
- a)per la fine dell'ente o della istituzione;
- b)per volontaria rinunzia;
- c)per chiusura dell'esercizio durata oltre 15 giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione;
- d)per abituale negligenza od irregolarita' nell'esercizio della farmacia, accertate posteriormente a diffida del prefetto alla legale rappresentanza.
[6]La decadenza e' pronunziata nei modi e nelle forme stabilite dal precedente art. 11.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 28 giugno 1923
