delle vittime e dei testimoni e loro partecipazione al processo 1. La Corte adotta provvedimenti atti a proteggere la sicurezza il benessere fisico e psicologico, la dignita' e la riservatezza delle vittime e dei testimoni. Nel fare cio', la Corte terra' conto di tutti i fattori rilevanti compresi l'eta', 2 sesso come definito all'Articolo 2, paragrafo 3, la salute, e la natura del reato, in particolare, ma non esclusivamente, quando il crimine comporta violenza sessuale o sessista ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, o violenza contro i bambini. Il Procuratore adottera' tali provvedimenti in particolare durante l'indagine e nel corso dell'azione penale. Detti provvedimenti non pregiudicheranno, ne' saranno contrari ai diritti della difesa e alle esigenze di un processo equo e imparziale. 2. Come eccezione al principio della pubblicita' dei dibattimenti di cui all'Articolo 67, le Camere della Corte, per proteggere le vittime ed i testimoni o un imputato, possono svolgere una parte qualsiasi dei procedimenti a porte chiuse ovvero consentire che le deposizioni siano rese con mezzi elettronici o con altri mezzi speciali. In particolare, tali misure saranno applicate nel caso di vittime di violenza sessuale o di bambini che sono vittime o testimoni tranne nei casi in cui la Corte decida diversamente, tenuto conto di tutte le circostanze, ed in particolare delle opinioni della vittima o del testimone. 3. Nel caso in cui siano coinvolti interessi personali delle vittime, la Corte consente che siano manifestate ed esaminate le loro opinioni, e preoccupazioni, in una fase dei lavori che la Corte considerera' appropriata ed in modo da non pregiudicare ne contrastare i diritti, dell'imputato ed un processo equo e imparziale. Tali, opinioni e preoccupazioni possono essere presentate dal rappresentante legale delle vittime, quando la Corte lo ritenga opportuno, in base alle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove. 4. La Divisione per le Vittime ed i Testimoni puo' consigliare il Procuratore e la Corte su opportuni provvedimenti protettivi, disposizioni in materia di sicurezza, consulenza ed assistenza, come previsto all'Articolo 43, paragrafo 6. 5. Nel caso in cui la divulgazione di elementi di prova e di informazioni ai sensi del presente Statuto, possa mettere gravemente in pericolo la sicurezza di un testimone o di componenti della sua famiglia, il Procuratore, in qualsiasi procedura intrapresa prima dell'inizio del processo, puo' astenersi dal divulgare tali elementi di prova e informazioni presentandone una sintesi. Tali provvedimenti saranno attuati in modo da non pregiudicare ne contrastare i diritti dell'imputato e le esigenze di un processo equo e imparziale. 6. Gli Stati possono chiedere l'adozione delle misure di protezione necessarie per i loro funzionari o agenti e per la protezione di informazioni riservate o delicate

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art68 · fonte del testo

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