e Poteri del Procuratore in materia d'inchieste. 1. Il Procuratore:

  • a)per determinare la verita', estende l'inchiesta a tutti i fatti ed elementi probatori eventualmente utili per determinare se vi e' responsabilita' penale secondo il presente Statuto, e, cio' facendo indaga sia a carico che a discarico;
  • b)adotta le misure atte a garantire l'efficacia delle inchieste e delle azioni giudiziarie vertenti su reati di competenza della Corte, tenendo conto degli interessi e della situazione personale delle vittime e dei testimoni ivi compreso la loro eta', sesso e stato di salute, nonche' della natura del reato, in modo particolare se quest'ultimo comporta violenze sessuali, violenze con motivazione sessista quali definite all'articolo 7 par. 3 o violenze commesse contro bambini;
  • c)rispetta pienamente i diritti delle persone enunciate nel presente Statuto. 2. Il Procuratore puo' effettuare inchieste sul territorio di uno Stato:
  • a)in conformita' alle disposizioni del capitolo IX oppure
  • b)con l'autorizzazione della Camera preliminare in forza dell'articolo 57, paragrafo 3, capoverso d). 3. il Procuratore puo':
  • a)raccogliere ed esaminare elementi probatori;
  • b)convocare ed interrogare persone indagate, vittime e testimoni
  • c)chiedere la cooperazione di qualsiasi Stato o organizzazione, o organo governativo in conformita' alle loro competenze o al loro rispettivo mandato;
  • d)concludere ogni intesa o accordo che non sia contrario alle disposizioni del presente Statuto e che puo' essere necessario per facilitare la cooperazione di uno Stato, di un'organizzazione intergovernativa o di una persona;
  • e)impegnarsi a non divulgare, in nessuna fase della procedura, i documenti o informazioni che il Procuratore ha ottenuto in via confidenziale al solo scopo di ottenere nuovi elementi di prova, a meno che l'informatore non consenta alla loro divulgazione; e
  • f)prendere o chiedere che siano prese misure atte a garantire la confidenzialita' delle informazioni raccolte, la protezione delle persone o la preservazione degli elementi probatori.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art54 · fonte del testo

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