di Cancelleria 1. L'Ufficio di Cancelleria e' responsabile degli aspetti non giudiziari dell'amministrazione e dei servizi della Corte, fatte salve le funzioni e le competenze del Procuratore definite all'articolo 42. 2. L'Ufficio di Cancelleria e' diretto dal Cancelliere che e' il principale funzionario amministrativo della Corte. Il Cancelliere esercita le sue funzioni sotto l'autorita' del Presidente della Corte. 3. Il Cancelliere ed il Vice-Cancelliere devono essere persone di comprovata moralita' e di vasta competenza, con un'ottima conoscenza ed una pratica corrente di almeno una delle lingue di lavoro della Corte. 4. I giudici eleggono il Cancelliere a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto, in considerazione di eventuali raccomandazioni dell'Assemblea degli Stati parti. Ove necessario, essi eleggono allo stesso modo un Vice-cancelliere su raccomandazione del Cancelliere. 5. Il Cancelliere e' eletto per cinque anni e' rieleggibile una volta ed esercita le sue funzioni a tempo pieno. Il Vice-Cancelliere e' eletto per cinque anni o per un mandato piu' breve, secondo quanto puo' essere deciso a maggioranza assoluta dei giudici; esso e' chiamato ad esercitare le sue funzioni secondo le esigenze del servizio. 6. Il Cancelliere istituisce nell'ambito dell'Ufficio di cancelleria, una Divisione di assistenza per le vittime ed i testimoni. Tale Divisione e' incaricata, in consultazione con l'ufficio del procuratore, di consigliare e di aiutare in ogni altro modo appropriato i testimoni le vittime che compaiono dinanzi alla Corte e le altre persone che potrebbero essere messe in pericolo dalle deposizioni di tali testimoni, nonche' di prevedere le misure e disposizioni da prendere per garantire la loro protezione e sicurezza. Il personale della Divisione include specialisti dell'aiuto alle vittime di traumi, in modo particolare traumi susseguenti a violenze sessuali.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art43 · fonte del testo

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