e poteri della Camera di primo grado 1. Le funzioni ed i poteri della Camera di primo grado delineate nel presente articolo saranno esercitate in conformita' con il presente Statuto e con le Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove. 2. La Camera di primo grado garantira' che il processo sia equo e celere, e che si svolga nel pieno rispetto dei diritti dell'imputato ed avendo il debito riguardo per la protezione delle vittime e dei testimoni. 3. Nel momento in cui un caso verra' sottoposto a processo in conformita' del presente Statuto, la Camera di primo grado incaricata del caso: (a) conferisce con le parti e adotta le procedure necessarie a facilitare lo svolgimento equo e celere dei procedimenti; (b) decide la lingua o le lingue da usare durante il processo; (c) ferme restando tutte le altre disposizioni del presente Statuto, provvede a divulgare i documenti e le informazioni precedentemente non divulgati, con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del processo, al fine di consentire un'adeguata preparazione dello stesso. 4. La Camera di primo grado, qualora necessario per il suo efficace ed equo funzionamento, puo' rinviare le questioni preliminare alla Camera preliminare, o, in caso di necessita', ad un altro giudice disponibile di quest'ultima. 5. Previa notifica alle parti, la Camera preliminare, qualora opportuno, puo' ordinare di unire o separare i capi d'accusa a carico di piu' di un imputato. 6. Nell'espletare le sue funzioni precedentemente al processo o nel corso dello stesso, la Camera di primo grado, qualora necessario, puo': (a) esercitare le funzioni della Camera preliminare di cui all'Articolo 61, paragrafo 11; (b) chiedere la comparizione e la testimonianza dei testi e la produzione di documenti e di altre prove avvalendosi, ove necessario, dell'assistenza degli Stati, come previsto nel presente Statuto; (c) provvedere a proteggere le informazioni riservate; (d) ordinare che vengano prodotti elementi di prova, oltre a quelli gia' raccolti precedentemente al processo o presentati dalle parti durante il processo; (e) provvedere a proteggere gli imputati, i testimoni e le vittime; (f) deliberare su qualunque altra questione pertinente. 7. Il processo e' pubblico. Tuttavia, la Camera di primo grado puo' stabilire che, in determinate circostanze alcune udienze si svolgano a porte chiuse, ai fini indicati all'Articolo 68, ovvero per proteggere informazioni riservate o delicate che vengono fornite nelle deposizioni. 8. (a) All'inizio del processo, la Camera di primo grado fa dare lettura all'imputato delle accuse convalidate in precedenza dalla Camera preliminare. La Camera di primo grado verifica che l'imputato comprenda la natura delle imputazioni e gli concede la possibilita' di ammettere la propria colpevolezza, in conformita' con l'Articolo 65, o di dichiararsi innocente. (b) Durante il processo, il giudice che presiede puo' impartire istruzioni su come condurre i lavori anche al fine di garantirne l'equo ed imparziale svolgimento. Ferme restando eventuali direttive del presidente, le parti possono presentare elementi di prova, come previsto dalle disposizioni del presente Statuto. 9. La Camera di primo grado, su richiesta di una parte o d'ufficio, ha fra l'altro, facolta' di: (a) decidere sull'ammissibilita' o la rilevanza delle prove; (b) adottare tutti i provvedimenti necessari per mantenere l'ordine durante l'udienza. 10. La Camera di primo grado si assicura che vengano redatti e conservati a cura del Cancelliere i verbali integrali del processo, riflettenti in modo accurato i lavori.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art64 · fonte del testo

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