I familiari aventi diritto di un assicurato appartenente ad un ente assicuratore di uno dei due Stati contraenti ricevono, in caso di soggiorno nel territorio dell'altro Stato, le prestazioni dall'ente assicuratore competente per il luogo di soggiorno dei familiari stessi secondo le disposizioni per esso valevoli. In tal caso sono computati, per la durata massima delle prestazioni, i periodi durante i quali siano state gia' corrisposte prestazioni per lo stesso evento assicurativo. Le prestazioni sono a carico dell'ente assicuratore al quale appartiene l'assicurato. Tale ente assicuratore rimborsa all'ente assicuratore che ha concesso le prestazioni le spese sostenute; si applica, in conformita', l'articolo 10, paragrafo 2, secondo periodo, e paragrafo 3.

Testo vigente dal 10 settembre 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari